Nel panorama della mobilità privata, la cointestazione di un’auto è una pratica ormai piuttosto diffusa, nel nostro Paese.
Sempre più spesso, infatti, familiari, conviventi, parenti o persone legate da rapporti di fiducia scelgono di registrare un veicolo a nome di più intestatari spinti da ragioni economiche, organizzative oppure patrimoniali.
Si tratta di una forma di comproprietà riconosciuta dalla legge, in base agli articoli 1100 e seguenti del Codice civile, che comporta effetti concreti sul piano amministrativo e gestionale.
Aspetti burocratici: cosa serve per la cointestazione e come si procede
Formalizzare la cointestazione di un’auto significa registrare ufficialmente la proprietà condivisa del veicolo presso gli enti competenti, ovvero il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e la Motorizzazione Civile. L’operazione può avvenire in due modalità distinte: al momento dell’acquisto dell’auto, oppure successivamente, tramite un passaggio di proprietà.
Nel primo caso, cioè con un veicolo nuovo da immatricolare, è sufficiente comunicare fin da subito al concessionario l’intenzione di registrare il mezzo a nome di due intestatari. Sarà il venditore, attraverso lo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA), a trasmettere i dati all’ACI e alla Motorizzazione, provvedendo all’inserimento di entrambi i nomi nel certificato di proprietà digitale (CDPD) e nella carta di circolazione.
Nel secondo caso, cioè con un’auto già immatricolata, si procede invece con un trasferimento parziale di proprietà: il proprietario cede formalmente una quota del veicolo all’altra persona, che diventa co-intestataria a tutti gli effetti.
Questa operazione comporta la redazione di un atto di vendita — che può essere autenticato direttamente presso lo STA, un notaio o l’Ufficio Comunale — e la successiva registrazione al PRA. Entrambe le parti devono essere presenti o fornire una delega scritta, accompagnata da copia di un documento d’identità e del codice fiscale.
In entrambi i casi, la procedura prevede costi fissi:
- Emolumenti ACI e imposte di bollo;
- Diritti di motorizzazione;
- Oneri di aggiornamento della carta di circolazione;
- Eventuali spese accessorie nel caso si affidi la pratica a un’agenzia privata.
Non esistono limiti particolari al numero di cointestatari, ma nella pratica sono quasi sempre due, per motivi di semplicità nella gestione amministrativa.
Infine, è bene ricordare che qualsiasi modifica futura alla titolarità dell’auto — come la vendita, il recesso di uno dei cointestatari o l’aggiornamento dei dati — richiede una nuova pratica, che dev’essere firmata da tutti i soggetti coinvolti.
Cointestazione e responsabilità: chi decide, chi risponde
La cointestazione di un’auto comporta una corresponsabilità formale tra i proprietari, che si riflette in modo diretto su tutte le decisioni rilevanti legate al veicolo. Dal punto di vista amministrativo, ogni operazione che riguarda la proprietà — come la vendita, la rottamazione o la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) — richiede il consenso e la firma di tutti i cointestatari. Nessuno dei due può agire in autonomia su questi aspetti, proprio perché il bene è condiviso a tutti gli effetti.
La situazione cambia quando si passa alla circolazione su strada. La responsabilità civile e penale in caso di sinistro, infrazione o danno è legata al conducente effettivo del veicolo al momento del fatto, non alla titolarità del mezzo.
Questo significa che, in presenza di due cointestatari, se uno dei due commette un’infrazione o causa un incidente mentre guida, risponde personalmente delle conseguenze, anche se l’altro figura come co-proprietario.
Per riguarda nello specifico i sinistri, un aspetto da approfondire ulteriormente è quello assicurativo. Anche in caso di auto cointestate, la polizza RC Auto viene stipulata da un solo contraente, generalmente quello che presenta una classe di merito più elevata. Per conoscere nel dettaglio quello che comporta per cointestatari conviventi e non conviventi, vi rimandiamo alla lettura di questa guida di Assicurazione.it, che illustra nel dettaglio anche le possibili opportunità di risparmio.
È inoltre bene sapere che in alcune circostanze — come il mancato pagamento di sanzioni amministrative o il fermo fiscale del veicolo — entrambi i cointestatari possono essere coinvolti nelle notifiche e nelle responsabilità connesse al bene, in quanto proprietari solidali. Allo stesso modo, l’eventuale pignoramento del veicolo riguarda l’intero bene, anche se il debito è intestato a uno solo dei cointestatari: sarà poi necessario dimostrare che la proprietà non è esclusiva.
È quindi fondamentale, prima di cointestare un’auto, valutare con attenzione i vincoli che tale scelta comporta, non solo nella gestione ordinaria del veicolo, ma anche nella possibilità di prendere decisioni rapide e autonome in futuro.
Eventi successivi: vendita, successione, ritiro di uno dei cointestatari
Nel corso del tempo, possono emergere situazioni in cui diventa necessario modificare l’intestazione del veicolo cointestato: per esempio, nel caso in cui uno dei proprietari decida di cedere la propria quota, venga a mancare oppure si verifichi un cambiamento nei rapporti tra i cointestatari. In tutti questi casi, è fondamentale conoscere la procedura corretta per intervenire sulla proprietà in modo regolare.
La vendita dell’auto richiede il consenso e la firma di entrambi i cointestatari. Nessuno dei due può procedere in autonomia, nemmeno per vendere la propria sola quota: la normativa prevede che il veicolo debba essere ceduto per intero, con atto firmato da tutti i titolari registrati al PRA. Questo principio vale anche nel caso in cui si voglia cedere l’auto a uno dei due cointestatari: si tratta a tutti gli effetti di un passaggio di proprietà, con relativi costi e aggiornamenti documentali.
Nel caso di decesso di uno dei cointestatari, invece, si apre la procedura di successione. Gli eredi legittimi devono presentare la documentazione necessaria per subentrare nella quota di proprietà del veicolo. A seconda delle volontà espresse nel testamento (se presente) o delle regole successorie ordinarie, la quota può essere attribuita a un erede specifico o divisa tra più soggetti. Anche in questo caso, è necessario aggiornare i dati al PRA e alla Motorizzazione, con un’operazione che, se non viene completata, può rendere più complessa la futura gestione del veicolo.
Qualora invece uno dei cointestatari voglia rinunciare alla propria quota, è possibile formalizzare un atto di cessione a favore dell’altro intestatario. Anche questa operazione richiede la redazione di un atto formale, l’autenticazione delle firme e l’aggiornamento dei registri pubblici. Non si tratta quindi di una modifica automatica, ma di un passaggio che deve seguire le regole ordinarie previste per i trasferimenti di proprietà.
Conoscere in anticipo le implicazioni di queste situazioni può aiutare a pianificare con maggiore consapevolezza la cointestazione, evitando difficoltà in caso di eventi imprevisti o cambiamenti nelle intenzioni originarie.



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